Lesione della capacità di procreare - Risarcimento del danno - Cass. n. 17554/2020
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione della capacità di procreare - Danno non patrimoniale subito dal figlio del danneggiato principale - Risarcibilità della perdita della possibilità di stabilire un legame affettivo tra fratelli - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO
DANNI MORALI
CAPACITA' DI PROCREARE
La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020 (Rv. 658621 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697