Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale – Cass. n. 10579/2021
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi In genere.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del 21/04/2021 (Rv. 661075 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056