Domanda di reintegrazione in forma specifica – Cass. n. 11438/2021
Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica - Domanda di reintegrazione in forma specifica - Attribuzione d'ufficio del risarcimento per equivalente - Ultrapetizione - Esclusione - Domanda di risarcimento per equivalente - Pronuncia d'ufficio di reintegrazione in forma specifica - Ultrapetizione - Configurabilità.
L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021 (Rv. 661094 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Proc_Civ_art_112