Applicazione del cd. "Sistema del punto variabile" – Cass. n. 11724/2021
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Applicazione del cd. "Sistema del punto variabile" - Quantificazione del grado di invalidità permanente espresso da "barèmes" medico legali - Natura del "barème" - Criterio equitativo uniforme di liquidazione individuato dal giudice secondo la regola posta dall'art. 1226 c.c. - Necessità - Contestazione sul punto - Conseguenze.
In tema di lesione della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. "sistema a punto variabile" fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti percentuali in base a "barèmes" medico legali che, se non imposti dalla legge, costituiscono criteri di giudizio discrezionali la cui scelta spetta esclusivamente al giudice nel rispetto della regola di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; è doveroso pertanto che - quantomeno all'interno del medesimo ufficio giudiziario - sia chiesto a tutti gli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del medesimo "barème", individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente più autorevole e cronologicamente recente, con la conseguenza che - a fronte di una specifica contestazione sul punto - la decisione non può trascurare di accertare se il "barème" utilizzato dall'ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056