Liquidazione equitativa cd. "pura" – Cass. n. 18795/2021
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione equitativa cd. "pura" - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del "quantum" senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021 (Rv. 661913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056