Interessi compensativi (o risarcitori) – Cass. n. 39376/2021
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere - Interessi compensativi (o risarcitori) - Decorrenza - Funzione - Natura - Componente dei danni - Conseguenze - Necessità di apposita domanda - Esclusione.
Gli interessi ”compensativi” (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all’equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d’ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 (Rv. 663173 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_112