Dovere di diligenza imposto al danneggiato – Cass. n. 22352/2021
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Dovere di diligenza imposto al danneggiato - Limiti - Attivazione della tutela giurisdizionale - Fattispecie.
L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione deii'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021 (Rv. 662111 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227