Riferimento alla speranza di vita in concreto o alla durata della vita media nazionale – Cass. n. 26118/2021
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno biologico - Cd. rischio "latente" di successivo aggravamento e decesso del danneggiato in conseguenza dei postumi della patologia - Quantificazione del pregiudizio - Modalità - Riferimento alla speranza di vita in concreto o alla durata della vita media nazionale – Condizioni - Valutazione e liquidazione - criteri equitativi In genere.
In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226