Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Azione risarcitola - Danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale - Quantificazione in via equitativa - Possibilità - Condizioni - Onere del richiedente.
Il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale, quando la dimostrazione del suo preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via equitativa purché l’attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fìscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti, l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
31251
2021