Liquidazione in via equitativa – Cass. n. 31358/2021
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno morale soggettivo - Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione in via equitativa - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto. (Nella specie, in cui il pregiudizio lamentato consisteva nel patema d'animo derivante dal coinvolgimento nel naufragio della nave Costa Concordia, la S.C. ha escluso la censurabilità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di merito attraverso l'utilizzo delle tabelle milanesi ed esplicitamente tenendo conto della drammaticità dei fatti vissuti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021 (Rv. 662663 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056