Dipendente con posizione organizzativa - Cass. n. 31479/2021
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - in genere - Dipendente con posizione organizzativa - Retribuzione di risultato ex c.c.n.l. Enti locali - Natura - Valutazione del raggiungimento degli obiettivi - Necessità.
I dipendenti regionali con funzione organizzativa che, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto Regioni ed Enti Locali 1998-2001, propongano domanda di risarcimento del danno per perdita di "chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, che presuppone necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva, non possono allegare quale fondamento della loro richiesta soltanto il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'Amministrazione - e devono quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione, che non si era dotata della struttura amministrativa per apprezzare tale risultato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31479 del 03/11/2021 (Rv. 662995 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043