Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Cass. n. 9010/2022
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Prova - Presunzione "iuris tantum" - Ammissibilità - Assenza del legame affettivo - Onere della prova a carico del convenuto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra
1 coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022 (Rv. 664554 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697