Diritto di surroga dell'Inps verso il terzo responsabile – Cass. n. 9002/2022
Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - Invalidità causata da fatto illecito - Diritto di surroga dell'Inps verso il terzo responsabile - Portata - Somma dovuta al danneggiato a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica - Criteri di liquidazione - Coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1043 del 1922 - Applicazione - Esclusione - Impiego di coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti - Necessità.
Il diritto di surrogazione fatto valere dall'Inps, nei confronti del terzo responsabile dell'illecito, per il recupero dell'indennizzo erogato in favore della vittima, va rapportato a quanto spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, per la cui liquidazione non può farsi applicazione dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento - in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022 (Rv. 664257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223