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Liquidazione del danno non patrimoniale – Cass. n. 20292/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - in genere - Danno alla persona - Liquidazione - Criterio tabellare - Istanza di applicazione - Sufficienza - Individuazione della tabella applicabile - Compito del giudice.

 

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20292 del 23/06/2022 (Rv. 665061 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

 

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Cassazione

20292

2022