Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34560 del 11/12/2023 (Rv. 669533 - 01)
Famiglia - potestà' dei genitori - Ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano" - Natura giuridica - Mero elemento istruttorio - Esclusione - Modalità di riconoscimento del diritto ad essere informato ed esprimere la propria opinione - Conseguenze - Fattispecie.
L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'obbligatorietà dell'ascolto nell'ambito di un giudizio, vertente tra i genitori, di responsabilità per danno da privazione del rapporto genitoriale, in quanto destinato a culminare in una pronuncia non concernente la sfera giuridica del minore, che non produce alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori, né incide sui suoi specifici interessi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34560 del 11/12/2023 (Rv. 669533 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_473_2, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8, Cod_Civ_art_0315_2