Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023 (Rv. 669576 - 02)
Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma se il rifiuto è ingiustificato, perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento del percorso clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non emergere la prova della possibile risolutività dell'ulteriore intervento di canalizzazione, rifiutato dal paziente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023 (Rv. 669576 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227