Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Scomputo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento per invalidità temporanea - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056