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Valutazione e liquidazione - danni da emotrasfusione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)

Danno da perdita del rapporto parentale - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data della diagnosi della malattia che ha cagionato la morte - Esclusione - Data del decesso - Necessità - Fondamento.

Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226