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Danno ambientale - Art. 311 d.lgs. n. 152 del 2006 (come modificato dalla l. n. 97 del 2013) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7073 del 15/03/2024 (Rv. 670384-01)

Legittimazione attiva dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato in relazione alle domande precedentemente proposte - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Statuizione risarcitoria - Contenuto.

L'entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 (che, modificando l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al Ministero dell'Ambiente) non fa venir meno la legittimazione dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato a coltivare i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati, né determina l'inammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente che vi sia stata eventualmente proposta, ferma restando la necessità di coordinarne la statuizione di accoglimento con le prescrizioni della nuova disciplina, alla cui stregua il giudice è tenuto ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e a determinarne il costo, il cui rimborso potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti nel caso di omessa o incompleta esecuzione delle stesse.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7073 del 15/03/2024 (Rv. 670384-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2058