Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)
Danno alla persona - Danno dinamico-relazionale e danno morale - Autonomia - Conseguenze - Liquidazione secondo le tabelle di Milano - Modalità.
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729