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Valutazione e liquidazione - svalutazione monetaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10714 del 22/04/2024 (Rv. 670912-01)

Condanna passata in giudicato a carico di società società di capitali per risarcimento del danno - Giudizio svolto separatamente a carico di amministratori e dipendenti - Successiva condanna di costoro quali debitori solidali ad una somma maggiore - Eccezione di giudicato ex art. 1306, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10714 del 22/04/2024 (Rv. 670912-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2909