Riconducibilità ai rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. - Fondamento - Fattispecie.
La tutela inibitoria rientra tra i rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. essendo riconducibile alla reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda spiegata da un concessionario di tre piste di down hill, volta ad ottenere l'ordine al convenuto di non utilizzare le dette piste, ritenendo erroneamente che la rinuncia della parte alle domande riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 2598 e ss. c.c., ma non a quelle spiegate ex art. 2043 c.c., comportasse anche la rinuncia implicita alla domanda inibitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10720 del 22/04/2024 (Rv. 670788-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2058