Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18128 del 21/07/2017
Straniero - Istanza di protezione internazionale basata su persecuzione per motivi di orientamento sessuale non addotti alla prima occasione disponibile - Rigetto dell’istanza - Esclusione - Valutazione del contesto sociale di provenienza e delle caratteristiche individuali della persona - Necessità.
In tema di protezione internazionale dello straniero, gli artt. 4, par. 3, e 13, par. 13, lett. a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di tale protezione non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l'asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione, dovendo essi tener conto delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell'età del richiedente, nonchè del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18128 del 21/07/2017