Durata irragionevole del processo - Equa riparazione - Ricorso - Termine per la notifica del ricorso e dell'unito decreto di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014