Skip to main content

sanzioni amministrative Violazioni del codice della strada - Cass. n. 1985/2014

Notificazione della cartella esattoriale - Omessa o mancata notificazione del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione - Deduzione di vizi attinenti all'atto presupposto - Natura dell'opposizione - Ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014

L'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014

corte

cassazione

1985

2014