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circolazione stradale‭ ‬– sanzioni‭ ‬-‭Cass. n. 22191/2014

Violazione del divieto di prosecuzione della marcia con luce semaforica rossa‭ ‬-‭ ‬Verbale di accertamento‭ ‬-‭ ‬Onere della prova a carico dell'amministrazione‭ ‬-‭ ‬Funzionalità dell'impianto‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Documentazione fotografica‭ ‬-‭ ‬Sufficienza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬22191‭ ‬del‭ ‬20/10/2014‭


In tema di violazioni del codice della strada,‭ ‬il verbale di accertamento dell'inosservanza del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico a luce rossa‭ ‬è valido anche se non contiene l'attestazione della funzionalità del singolo strumento di rilevazione elettronica,‭ ‬la cui eventuale difformità rispetto ai requisiti previsti dal decreto di omologazione deve essere provata dall'opponente,‭ ‬atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria‭ ‬è la sola documentazione fotografica dell'infrazione rilevata con l'apparecchiatura omologata.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬22191‭ ‬del‭ ‬20/10/2014‭

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