Skip to main content

circolazione stradale‭ ‬-‭ ‬conducente dei veicoli‭ ‬-‭ ‬patente di abilitazione alla guida‭ ‬-‭ ‬sospensione‭ ‬-‭ ‬Cass. n. 27559/2014

Adozione con riferimento alle‭ "‬altre ipotesi di reato‭" ‬di cui all'art.‭ ‬223,‭ ‬terzo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Strada‭ ‬-‭ ‬Atto dovuto‭ ‬-‭ ‬Accertamento degli elementi costitutivi del reato o indagine sull'elemento psicologico dell'agente‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27559‭ ‬del‭ ‬31/12/2014‭


Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art.‭ ‬189‭ ‬cod.‭ ‬Strada,‭ ‬adottato in relazione alle‭ "‬altre ipotesi di reato‭" ‬ex art.‭ ‬223,‭ ‬terzo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Strada,‭ ‬tra cui quella di omissione di soccorso,‭ ‬costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente,‭ ‬sicché integra gli estremi dell'atto dovuto,‭ ‬la cui discrezionalità‭ ‬è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni‭ ‬indagine sull'elemento psicologico,‭ ‬dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27559‭ ‬del‭ ‬31/12/2014‭

corte

cassazione

27559

2014