circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida - sospensione - Cass. n. 27559/2014
Adozione con riferimento alle "altre ipotesi di reato" di cui all'art. 223, terzo comma, cod. Strada - Atto dovuto - Accertamento degli elementi costitutivi del reato o indagine sull'elemento psicologico dell'agente - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27559 del 31/12/2014
Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. Strada, adottato in relazione alle "altre ipotesi di reato" ex art. 223, terzo comma, cod. Strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27559 del 31/12/2014