Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali - Declaratoria di inammissibilità con ordinanza fuori udienza - Nullità e non abnormità - Fondamento - Conseguenze - Appellabilità e non ricorribilità per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18820 del 23/09/2015
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali, nel regime introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. Tuttavia, la pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza, prima dell'instaurazione del contraddittorio, essendo riferibile all'abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo, ordinariamente impugnabile con appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18820 del 23/09/2015