Opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015
L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
19579
2015