Sanzioni amministrative - principi comuni - concorso di persone – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13134 del 24/06/2015
Applicabilità dei principi del codice penale in materia di concorso di persone - Conseguenze - Pagamento in misura ridotta di uno dei concorrenti - Efficacia nei confronti dell'obbligato in solido - Sussistenza - Efficacia nei confronti gli altri trasgressori - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13134 del 24/06/2015
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico. Ne discende che, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte di uno dei concorrenti, a norma dell'art. 16 della legge n. 689 cit., produce effetto anche nei confronti degli obbligati solidali ex art. 6 della stessa legge, tale conseguenza non si estende nei confronti di coloro che hanno concorso nella commissione della violazione, in sintonia con il principio della natura afflittiva della sanzione amministrativa, la quale deve essere pagata da tutti i trasgressori.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13134 del 24/06/2015