Lettura del dispositivo in udienza - Necessità anche nel giudizio di appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12954 del 23/06/2015
Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non sono automaticamente estensibili anche a quello d'appello in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, sicché non si applica in sede di gravame la previsione che richiede, a pena di nullità, la lettura del dispositivo in udienza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12954 del 23/06/2015