Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11665 del 05/06/2015
Contratti di mutuo fondiario funzionalmente collegati a compravendite immobiliari - Violazione del "dovere di consiglio" - Contenuto del dovere - Informazione sulle "conseguenze" della prestazione richiesta - Nozione - Convenienza economica dell'operazione negoziale - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11665 del 05/06/2015
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, non integra l'illecito risultante dal combinato disposto dell'art. 147, primo comma, lett. b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 42, comma 1, lett. a), del codice deontologico notarile, il comportamento del notaio che, in occasione della stipulazione di diversi contratti di mutuo fondiario funzionalmente collegati a contratti di compravendita immobiliare, abbia omesso di informare l'istituto di credito mutuante della circostanza che il prezzo degli immobili risultava inferiore alla somma mutuata, e ciò in quanto il cd. "dovere di consiglio" (imposto dalla summenzionata norma del codice di deontologia) investe solo le conseguenze giuridiche della prestazione richiesta al professionista, e non pure le circostanze di fatto dell'affare concluso, tra le quali rientrano i rischi economici dello stesso, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva al prudente apprezzamento delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11665 del 05/06/2015