sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3117 del 14/02/2006
Passiva - Errata identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria - Rinnovazione della notificazione - Mancata eccezione dell'Amministrazione costituita - Mancata impugnazione - Fattispecie in tema di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3117 del 14/02/2006
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell'Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'errata identificazione dell'organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, era stata proposta opposizione ad una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e fondata su un verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale: benchè la domanda fosse stata proposta nei confronti del prefetto, anziché del Ministro dell'Interno, in qualità di organo di vertice dell'Amministrazione dalla quale dipendeva l'organo verbalizzante, la S.C. ne ha escluso l'inammissibilità, prendendo atto che l'Amministrazione non aveva proposto alcuna censura al riguardo).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3117 del 14/02/2006