Skip to main content

sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 8294/2005

Giudice del luogo di commissione dell'infrazione - Competenza territoriale inderogabile - Sussistenza - Incompetenza - Rilevabilità d'ufficio - Limite della prima udienza di trattazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005

La competenza sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990)dell'art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995) tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d'ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005

 

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

8294 

2005