Violazioni del nuovo codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Limite di valore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n.689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. , atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005