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sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14279 del 19/06/2007

Autorità opposta - Amministrazione dello Stato - Disciplina del secondo e del quarto comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Carattere derogatorio rispetto al primo ed al secondo comma dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Costituzione con funzionario delegato dell'amministrazione statale - Sentenza - Notificazione presso l'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato - Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14279 del 19/06/2007

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma dell'art. 11, comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (in base a tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministrazione statale, la quale, ancorché le fosse stato notificata la sentenza impugnata, non aveva osservato il termine breve per ricorrere).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14279 del 19/06/2007

 

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