Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Cass. n. 23781/2007
Procedimento davanti al giudice di pace per opposizione ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa (nella specie verbale di contravvenzione dell'art. 142, ottavo comma, cod. strada) - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta - Assenza dell'opposto all'udienza di discussione - Abbandono o rinuncia alla eccezione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le opposizioni ai provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa - nella specie verbale di contestazione per violazione dell'art.142, ottavo comma, cod. strada - l'assenza alla udienza di discussione della parte che abbia tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza per territorio, non implica presuntivamente l'abbandono o la rinuncia alla eccezione predetta. Tale comportamento processuale è infatti di per sè inidoneo ad evidenziare la volontà di non mantenere ferma la precedente deduzione e di non avvalersi della eccezione in precedenza formulata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23781 del 16/11/2007
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