Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Cass. n. 27065/2005
Opposizione avverso cartella esattoriale o avviso di mora - Giudice del luogo di commissione dell'infrazione - Competenza territoriale inderogabile - Sussistenza - Incompetenza - Rilevabilità d'ufficio - Limite della prima udienza di trattazione.
La competenza sull'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, anche allorché si tratti di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di mora per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990) dell'art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995), tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d'ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27065 del 07/12/2005
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