Sanzioni amministrative - principi comuni - elemento soggettivo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 981 del 19/01/2006
Dolo o colpa - Rilevanza - Coordinamento con il principio di tipicità della fattispecie - Necessità - Conseguenze - In tema di smarrimento di un animale domestico.
In tema di illeciti amministrativi sanzionabili, il principio generale di cui all'art. 3 della l. n. 689/81, secondo il quale ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, va coordinato con il principio, anch'esso fondamentale, di tipicità, con la conseguenza che se la fattispecie prevista dalla norma sanzionatrice configura un'azione od omissione che implichi necessariamente l'intenzionalità lesiva, nella quale si sostanzia il dolo, risulta inapplicabile la regola dettata dalla predetta disposizione. Pertanto, poichè la norma della legge reg. delle Marche n. 10 del 1997, che punisce l'abbandono degli animali da affezione, allo scopo di tutelare gli stessi e contenere il fenomeno del randagismo, delinea una condotta caratterizzata da un'intenzionale "derelictio" (diversamente da quanto previsto dall'art. 672 cod.pen. e successive modifiche relativo allo smarrimento di animali, che sanziona anche il malgoverno degli animali pericolosi, non custoditi con "le debite cautele"), va cassata la sentenza del giudice di merito che, in caso di smarrimento di un animale domestico, abbia ritenuto l'autore del fatto responsabile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 981 del 19/01/2006