Cartella esattoriale per violazioni del codice della strada - Opposizione - Contestazione di omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione - Legittimazione passiva - Impositore ed esattore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013