Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - decisione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 504 del 13/01/2005
Lettura del dispositivo non seguita dal deposito della sentenza - Inesistenza giuridica - Rimedi - "Actio nullitatis" ovvero mezzi ordinari di impugnazione - Differenti conseguenze.
Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, il mancato (definitivo) deposito della sentenza, dopo la lettura del dispositivo in udienza, comporta l'inesistenza della stessa, essendo la decisione formata dall'indissolubile legame del dispositivo con la motivazione, ove vengono espresse le ragioni del convincimento del giudice; ne consegue che il provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato, e può essere impugnato in ogni tempo con l'"actio nullitatis", il che non toglie la possibilità della parte di avvalersi, come per i vizi che danno luogo alla nullità del provvedimento, degli ordinari mezzi di impugnazione qualora ne siano rispettati i termini, con la differenza che, in tal caso, il giudice, una volta dichiarata l'inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale vizio si è verificato, consentendo, a differenza di quanto accade nel caso di esercizio dell'"actio nullitatis", la continuazione del processo al fine di giungere ad una pronuncia di merito nell'ambito dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 504 del 13/01/2005