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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 184 del 04/01/2011
Opposizioni proposte davanti al giudice di pace ex art. 22-bis legge n. 689 del 1981 - Termini di comparizione - Disciplina applicabile - Specifica regola prevista per l'opposizione a sanzione amministrativa - Sussistenza - Disposizione di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace - Esclusione.
Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace dall'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), per la disciplina dei termini di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall'art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 1981 (anch'esso modificato dal citato d.lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all'art. 163-bis cod. proc. civ., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo la quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti della metà". (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 163-bis cod. proc. civ. introdotte dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 184 del 04/01/2011
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