Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011
Regime successivo alla novella recata dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Rimedi impugnatori - Appello o ricorso per cassazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Per effetto delle modifiche recate dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, a far data dal 2 marzo 2006 il rimedio dell'appello è divenuto generale strumento di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonchè avverso le ordinanze di cui al quinto comma del citato art. 23, con le quali, in caso di assenza in udienza dell'opponente, il giudice può convalidare il provvedimento impugnato, ove non ne risulti dagli atti la manifesta illegittimità, rimanendo impugnabili con ricorso diretto per cassazione soltanto le ordinanze che dichiarano inammissibile l'opposizione per tardiva proposizione, ai sensi del comma primo del medesimo art. 23. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del giudice di pace che, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e fuori dal contraddittorio, aveva respinto nel merito l'opposizione stessa, così da doversi configurare come sentenza, impugnabile con l'appello).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011