Pronuncia di inammissibilità - Ordinanza emessa "inaudita altera parte" - Art. 23, primo comma, legge n. 689 del 1981 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Fondamento.
In tema di opposizioni ad ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative, avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata con ordinanza "inaudita altera parte", seguendo il paradigma procedimentale previsto dall'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è esperibile non l'appello, ma il ricorso immediato per cassazione, dovendosi aver riguardo al regime impugnatorio del provvedimento apparentemente emesso, indimente dal motivo posto dal giudice a fondamento dell'inammissibilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10746 del 27/06/2012