sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4453 del 20/03/2012
Verbale di contestazione - Notificazione a mezzo del servizio postale - Termine di decadenza - "Dies ad quem" - Consegna del verbale all'ufficio postale - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4453 del 20/03/2012
In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4453 del 20/03/2012