Sanzioni amministrative - principi comuni - sanzione amministrativa - pluralità di violazioni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3878 del 12/03/2012
Art. 11 del d.lgs. n. 50 del 1992 - Interesse protetto - Tutela dei singoli consumatori e non dell'intera categoria - Applicabilità di sanzioni amministrative in luogo di sanzioni penali - Mancata previsione dell'istituto della continuazione - Contrasto con gli artt. 3, 27 e 76 Cost. - Manifesta infondatezza della questione - Ragioni.
E manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in relazione agli artt. 3, 27 e 76 Cost., nella parte in cui, prevedendo che l'interesse protetto sia quello dei singoli e non quello collettivo dei consumatori, finirebbe irragionevolmente per punire più gravemente gli illeciti amministrativi in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (per i quali non è previsto l'istituto della continuazione) rispetto a quelli penali, atteso che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni rientra comunque nella discrezionalità legislativa ed è conforme ai criteri direttivi enunciati nella delega di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, di attuazione delle direttive comunitarie, che, all'art. 2, prevedeva l'irrogazione di sanzioni penali solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle stesse direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati mediante riferimento agli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti materie escluse dalla depenalizzazione o attinenti a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Ne consegue che la scelta del legislatore delegato era dunque necessariamente orientata, a presidio dei precetti introdotti dai decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, nel senso di introdurre la configurazione, quali illeciti amministrativi, delle violazioni in materia di tutela dei consumatori.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3878 del 12/03/2012