Sanzioni amministrative ex artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Irrogazione - Competenza - Fondamento.
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi e non alle ASL, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 11/08/2016