Violazione dell'art. 5, comma 5, della l.r. Veneto, n. 63 del 1993 - Autorità competente a comminare la relativa sanzione - Comune di Venezia. Trasporto non di linea nelle acque interne della città di Venezia senza autorizzazione - Potere sanzionatorio - Del Comune di Venezia - Fondamento - Fattispecie.
La competenza ad irrogare la sanzione per il trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna della città di Venezia (nella specie, il Canale di Tessera) senza autorizzazione spetta, ai sensi dell'art. 1, della l.r. Veneto, n. 10 del 1977, al Comune di Venezia, trattandosi di competenza amministrativa, delegata dalla Regione Veneto, attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l.r. Veneto, n. 63 del 1993, senza che rilevi la concorrente potestà, sulla medesima area, del Magistrato delle Acque, afferente ad un diverso ambito (nella specie, alla disciplina della sicurezza della navigazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17855 del 09/09/2016