Sanzioni amministrative - principi comuni - elemento soggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18171 del 16/09/2016
Immissione nel mercato di prodotti privi delle prescritte informazioni - Obblighi informativi ex art. 6 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Portata soggettiva - Dettagliante - Inclusione - Fondamento.
In materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, il dettagliante che immette sul mercato prodotti privi delle informazioni prescritte è sanzionabile, alla stregua di un'interpretazione sistematica della relativa disciplina, per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 206 del 2005, senza che possa invocare la propria buona fede per aver acquistato i prodotti da rivenditori autorizzati o grossisti, trattandosi di errore di diritto non scusabile, stante la semplicità degli adempimenti richiesti, basati su una conoscenza minima e necessaria della legislazione nazionale ed europea, tanto più che il suo operato si colloca nella fase in cui è maggiore l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18171 del 16/09/2016