Documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione - Deposito - Termine - Natura - Conseguenze.
Il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione, non ha natura perentoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 03/08/1992